WHISTLEBLOWING

 

PIANO AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI

 

(d.lgs. n. 24/2023)

 

La Colonnelli 2.0 s.r.l., la Colonnelli Group s.r.l., la CR Immobiliare s.r.l. (definite oltre collettivamente “Gruppo Colonnelli”) hanno inteso dotarsi di un Piano Aziendale di Prevenzione degli Illeciti (definito oltre “PPI”) allo scopo di istituire una specifica procedura che consenta a tutti i soggetti fisici che operano con il Gruppo di segnalare in forma anonima e protetta fatti che hanno appreso in dipendenza del loro ruolo e che possono anche ipoteticamente rappresentare un illecito nel quale potrebbe essere coinvolto il Gruppo o una sua azienda.

 

Chi può segnalare?

 

I soggetti fisici che operano con il Gruppo, con ciò intendendo le seguenti categorie:

 

  • i dipendenti del Gruppo
  • i lavoratori autonomi che svolgano la loro attività con il Gruppo
  • i liberi professionisti e i consulenti che assistono il Gruppo
  • i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
  • i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
  • i candidati;
  • i lavoratori in prova;
  • gli ex dipendenti;
  • i clienti, i fornitori ed in generale tutti i soggetti terzi che operano o hanno operato col Gruppo.

 

Tutti questi soggetti possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Gruppo delle quali sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo (oltre definita “Segnalazione dell’illecito”).

 

Quando si può segnalare?

 

La Segnalazione dell’illecito può avvenire

 

  • quando il rapporto giuridico con il Gruppo sia in corso;
  • quando il rapporto giuridico con il Gruppo non sia ancora iniziato laddove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico laddove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite prima del termine del rapporto.

 

Cosa si può segnalare?

 

Tutti le persone indicate in precedenza possono segnalare laddove ne abbiano contezza i seguenti tipi di violazione:

 

  • illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori:

 

  • appalti pubblici;
  • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
  • sicurezza dei trasporti;
  • tutela dell’ambiente;
  • radioprotezione e sicurezza nucleare;
  • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  • salute pubblica;
  • protezione dei consumatori;
  • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

 

  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalatore ritenga che ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • i fondati sospetti.

 

Come si può segnalare?

 

La segnalazione può avvenire in forma del tutto riservata e senza alcuna conseguenza sul segnalatore con modalità cartolare mediante inserimento della segnalazione stessa in busta chiusa nelle seguenti modalità:

 

  • in una prima busta dovranno essere riportati i dati identificati della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento d’identità e/o altro documento di riconoscimento;
  • in una seconda busta dovrà essere riportata la segnalazione.

 

Entrambe le buste sopraindicate dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa riportando, esternamente, la dicitura “Riservata” al gestore della segnalazione, con successiva protocollazione riservata.

 

La segnalazione cartolare così composta  potrà essere consegnata a mani ovvero essere inviata con spedizione postale esclusivamente al soggetto incaricato dall’azienda, identificato dal Gruppo nella persona dell’AVV. GIUSEPPE MARIO MARTINO (oltre definito “Incaricato PPI”) all’indirizzo di Milano, Via Rugabella n. 17 (cap. 20122).

 

L’incaricato PPI tratterà le comunicazioni con modalità tali da garantire la massima riservatezza in ordine all’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, e attiveranno le adeguate verifiche e adotteranno le azioni caso per caso necessarie.

 

Entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della Segnalazione, l’Incaricato PPI fornirà un avviso di ricevimento della segnalazione ed entro tre mesi un riscontro sull’esito delle verifiche.

 

Protezione del segnalatore.

 

Il Decreto Legislativo 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 garantisce l’assoluta riservatezza sull’identità del segnalatore e inibisce ogni tipo di conseguenza ritorsiva, diretta o indiretta, nei suoi confronti come licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali e altro.

 

Tali misure di protezione sono garantite anche ai seguenti soggetti:

 

  • al cd. facilitatore (ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

 

  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

Tali misure di protezione possono essere garantite a fronte della buona fede del segnalante, il quale al momento della segnalazione deve avere il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

 

Le tutele si perdono quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

 

Divulgazione pubblica.

 

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, intesa come informativa ai mass media della violazione o comunque rendere il fatto di pubblico dominio, beneficia della protezione prevista dalla legge se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

 

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto

 

  • la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

Colonnella, 31 maggio 2024.

 

La Direzione